Proprietà del miele

APICOLTURA BALLARI

LA TRADIZIONE DELLA PRODUZIONE DEL MIELE ITALIANO NELLA VALLE DEL PO AI PIEDI DEL MONVISO

IL MIELE: ORIGINE, COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ
IL MIELE BIOLOGICO

2.2.4. UBICAZIONE DEGLI APIARI.
Gli stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l’apicoltura che risponde ai requisiti posti dal Reg 1804. L’apicoltore deve presentare all’autorità o all’organismo di controllo la cartografia dei siti di impianto degli apiari su scala da 1:10000 o da 1:25000; in mancanza della cartografia l’apicoltore è tenuto a fornire adeguate prove documentali, incluse analisi dei prodotti (miele e cera) e prove di mortalità delle api (attraverso la gabbia di Gary), per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal regolamento. Questo tipo di apicoltura non può essere praticata al di sotto dei 900 metri d’altezza sul livello del mare a meno che gli apiari non siano dislocati in particelle catastali dove, nel raggio di azione di 3 km non siano presenti coltivazioni intensive convenzionali, insediamenti industriali o agroalimentari e impianti di trattamento dei rifiuti la cui conduzione influenzi negativamente le api e/o la qualità della produzione.
L’ubicazione degli apiari deve garantire fonti naturali di nettare, melata e polline e l’accesso all’acqua per le api; inoltre dev’essere tale che nel raggio di 3 km le fonti nettarifere principali di bottinatura per la api siano costituite da coltivazioni con metodo biologico e/o flora spontanea e da coltivazioni non con metodo biologico ma sottoposte a cure colturali a basso impatto ambientale, prive cioè di influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola ottenuta con metodo biologico.
Le autorità e gli organismi di controllo stabiliscono poi la distanza da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali ecc. in rapporto al tipo e dimensione della fonte di inquinamento ed all’effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la contaminazione dei prodotti apistici. In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non dev’essere inferiore a 1000 m.
Tutte le regole sulla ubicazione degli apiari non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

2.2.5. NUTRIZIONE.
Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell’alveare a causa di condizioni climatiche avverse. Essa dev’essere effettuata con miele biologico preferibilmente della stessa unità biologica ma, nel caso in cui le condizioni climatiche ne provochino la cristallizzazione, è possibile sostituirlo con sciroppo di zucchero o melassa ottenuti sempre con metodo biologico. L’uso di prodotti non biologici come sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele è ammesso solo per un periodo transitorio che termina il 24 agosto del 2002. La nutrizione artificiale è autorizzata solo tra l’ultima raccolta del miele e 15 giorni prima dell’inizio della successiva bottinatura che comporta l’immagazzinamento del miele nei melari.

2.2.6. PROFILASSI E CURE VETERINARIE.
La profilassi nel settore apistico si attua:

- Selezionando opportune razze resistenti.
- Effettuando interventi che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie.
- Prevenendo le infezioni mediante periodico rinnovo delle api regine.
- Controllando gli alveari per individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario.
- Controllando la covata maschile negli alveari.
- Disinfettando periodicamente i materiali e le attrezzature.
- Distruggendo il materiale contaminato o le sue fonti.
- Fornendo sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

Se malgrado le suddette misure, le colonie o le famiglie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate ed eventualmente isolate in apposito apiario.
Dovendo ricorrere all’uso di medicinali veterinari i prodotti fitoterapici, purchè abbiano efficacia terapeutica, sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica,; in caso di inefficienza possono essere usati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, in ogni caso è necessario il controllo veterinario.
L’uso di medicinali ottenuti per sintesi chimica non è consentito per trattamenti preventivi. Nel caso di infestazioni da Varroa Destructor Anderson et Trueman possono essere usati acido formico, acido lattico, acido acetico, acido ossalico, nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora; a seguito di quest’uso non vanno seguite regole specifiche o periodi di conversione.
Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti ottenuti per sintesi chimica le colonie devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere sostituita con cera di produzione biologica. A seguito ci sarà un periodo di conversione di un anno.
Nel caso di uso di medicinali veterinari è necessario dichiararli all’organismo o autorità di controllo prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica indicandone: tipo, posologia, metodo di somministrazione, durata del trattamento e periodo di attesa raccomandato.

2.2.7. METODO DI GESTIONE ZOOTECNICA E IDENTIFICAZIONE
Si proibisce la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura. È vietata la spuntatura delle ali dell’ape regina la quale può essere sostituita solo mediante soppressione della vecchia regina. Nel caso di infestazione da Varroa Destruction si può sopprimere la covata maschile. Durante la smielatura è vietato l’uso di repellenti chimici. È possibile lo spostamento degli apiari solo dopo accordo con l’organo o l’autorità di controllo. L’estrazione, la trasformazione e lo stoccaggio devono essere fatti con particolare cura ;tutte le misure per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

2.2.8. CARATTERISTICHE DELLE ARNIE E MATERIALI UTILIZZATI NELL’APICOLTURA.
Le arnie devono essere costituite da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura. Nelle arnie possono essere usate, ad eccezione delle sostanze menzionate precedentemente, solo propoli, cera, e oli vegetali.
La cera per i nuovi telaini dev’essere di tipo biologico, nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione si può usare cera convenzionale purchè provenga da opercoli. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi) da parassiti è consentito l’uso di rodenticidi; sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le seguenti sostanze:

- Saponi a base di sodio e potassio.
- Acqua e vapore.
- Latte di calce.
- Calce.
- Calce viva.
- Ipoclorito di sodio.
- Soda caustica.
- Potassa caustica.
- Acqua ossigenata.
- Essenze naturali di vegetali.
- Acido citrico, paracetico, formico, lattico, ossalico e acetico.
- Alcole etilico
- Formaldeide.



2.3. LINEE GUIDA PER TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI DI ORIGINE ANIMALE.
Nell’allegato II del Decreto Ministeriale del 4 agosto del 2000 troviamo le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale. Esiste anche una linea per la tracciabilità del miele. Il miele proveniente da un allevamento apistico sottoposto a regime di controllo secondo le norme previste del Reg CEE 1804/99 può essere commercializzato con riferimento al metodo di produzione biologico solo se il produttore o il confezionatore sono grado di assicurare un sistema di rintracciabilità lungo l’intera catena produttiva, a partire dal prelievo dei melari e fino al prodotto confezionato, compreso il trasporto e la distribuzione al consumatore finale.
Il miele prelevato dai melari e trasportato nei locali di lavorazione deve essere raccolto in contenitori dedicati e identificati, sui quali verranno annotati, mediante etichettatura, il riferimento al metodo di produzione biologica e la natura dello stesso; le ulteriori informazioni (quantità e lotto del prodotto) devono risultare dal registro di preparazione prodotti.
Qualora l’azienda produttrice non provveda direttamente alla smielatura e/o al confezionamento il trasporto del miele dall’azienda al centro di trasformazione deve avvenire in melari o in recipienti dedicati e identificati, sui quali verranno annotati mediante etichettatura il riferimento al metodo di produzione a la natura. Le informazioni relative alla provenienza e alla quantità si rinvengono dal registro di preparazione prodotti del laboratorio di trasformazione (laboratorio di smielatura e/o centro di confezionamento) che provvede al collegamento di tali mediante l’apposizione di un numero partita sui contenitori stessi. Le forme di confezionamento ammesse sono quelle che costituiscono unità di vendita.
Sul registro di preparazione dovranno essere riportate le indicazioni relative ad ogni singolo lotto lavorato: provenienza e numero di confezioni prodotte.
Qualora le aziende che producono miele biologico, per qualsiasi motivo, detengano miele non biologico (ovviamente né prodotto né lavorato dall’azienda), questo dev’essere tenuto in recipienti facilmente identificabili e posti in zona separata ben identificata; inoltre la presenza di tale miele deve essere adeguatamente documentata.
Le aziende di trasformazione, qualora sia miele convenzionale, sia miele biologico, devono assicurare che quest’ultimo venga lavorato in giorni prestabiliti, comunicati almeno una settimana prima all’Organismo di controllo.
Tale lavorazione deve avvenire in cicli temporali definiti, con la garanzia che vi sia la separazione spazio temporale fra le diverse partite. In particolare, quando non sia possibile la separazione fisica delle linee di produzione, per evitare contaminazioni, bisognerà vuotare completamente gli impianti e procedere alla loro pulizia ed alla loro disinfezione prima di iniziare la lavorazione del miele biologico.
I lotti di produzione dovranno sempre essere identificati, mediante apposita etichettatura, così come previsto dal registro di preparazione prodotti.





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